PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha per oggetto la qualificazione e la disciplina del contratto di prestazione di servizi di logistica, integrata con le prestazioni di trasporto, concluso tra operatori commerciali.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai contratti di prestazione di servizi di logistica conclusi fuori dal territorio nazionale, nella parte in cui le prestazioni previste sono eseguite sul territorio nazionale.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per:

          a) operatore di logistica: l'impresa o l'ente che è incaricato di svolgere, in modo professionale, almeno due delle seguenti attività, integrate al servizio di trasporto: la pianificazione, la gestione e il controllo del flusso aziendale delle materie prime, dei semilavorati, ovvero dei prodotti finiti, comprese le operazioni di loro manipolazione, movimentazione, stoccaggio, immagazzinamento e spedizione;

          b) committente: l'impresa o l'ente che stipula o nel nome del quale è stipulato il contratto di prestazione di servizi di logistica con il relativo operatore;

          c) contratto di prestazione di servizi di logistica: l'accordo con cui, verso il pagamento di un corrispettivo, il committente affida all'operatore di logistica almeno due delle prestazioni di cui alla lettera a).

 

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Art. 3.
(Responsabilità dell'operatore nei servizi di logistica integrata).

      1. Quando l'operatore di logistica svolge anche prestazioni di autotrasporto, per conto del committente, si applicano, relativamente a queste ultime, le norme di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
      2. Nel caso di esecuzione, da parte dell'operatore di logistica, di prestazioni di facchinaggio e di movimentazione, per conto del committente, si applicano, relativamente a queste ultime, le norme vigenti in materia di sicurezza sociale e del lavoro.
      3. Nel caso in cui l'operatore di logistica affidi il servizio di trasporto a terzi, con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 4, risponde solamente se la scelta del vettore e degli altri ausiliari è avvenuta in violazione delle disposizioni di cui al citato comma 2.

Art. 4.
(Forma e documentazione del contratto di prestazione di servizi di logistica integrata).

      1. La forma del contratto di prestazione di servizi di logistica integrata è libera, salvo quanto previsto dall'articolo 3.
      2. Le prestazioni di logistica integrata sono certificate da un apposito documento, avente data certa, redatto secondo le disposizioni del Ministero dei trasporti, contenente i dati delle parti, nonché la descrizione delle prestazioni oggetto del relativo contratto, con i relativi costi sostenuti dall'operatore di logistica.
      3. L'operatore di logistica conserva per un periodo minimo di cinque anni la registrazione, anche informatica, delle prestazioni di logistica effettuate, nonché dei relativi costi sostenuti.
      4. L'operatore di logistica che opera con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo assume le responsabilità

 

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del vettore nei limiti di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 5.
(Corrispettivo).

      1. Il pagamento all'operatore di logistica del corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei servizi di logistica da lui eseguiti non può eccedere i trenta giorni dal momento dell'esecuzione dei singoli servizi, salvo diversa pattuizione fra le parti, e comunque non può eccedere i sessanta giorni.
      2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, l'imprenditore committente deve all'operatore di logistica, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in oggetto, maggiorato di sette punti percentuali, fatte salve la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e la prova del danno ulteriore.
      3. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in oggetto si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, l'imprenditore committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
      4. In ogni caso, la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
      5. Qualora siano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, modifiche e varianti che comportano incrementi dei costi, l'operatore di logistica ha diritto a un adeguamento

 

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del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 6.
(Clausola di salvaguardia contrattuale).

      1. I contratti di prestazione di servizi di logistica stipulati con le modalità di cui alla presente legge devono prevedere la revisione del corrispettivo nel termine massimo periodico di sei mesi, in relazione ad eventuali variazioni dei costi principali relative all'esercizio di attività di trasporto. È nullo ogni patto contrario.

Art. 7.
(Divieti di interposizione e di conflitto d'interesse).

      1. L'operatore di logistica non può incaricare un altro soggetto della prestazione dei servizi commissionati se non è stato autorizzato dal committente.
      2. L'operatore di logistica non può altresì effettuare altre attività che sono in conflitto d'interesse con quelle del committente se non da questi autorizzato.
      3. L'operatore di logistica è tenuto ad addebitare al proprio committente tutti i costi sostenuti o da sostenere nell'esecuzione dei servizi commissionati. A tale fine, il committente, al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi di logistica integrata, è tenuto a richiedere all'operatore un preventivo dettagliato dei relativi costi.

Art. 8.
(Diritti degli ausiliari dell'operatore di logistica).

      1. I dipendenti e gli ausiliari dell'operatore di logistica possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire il corrispettivo dell'attività svolta, fino alla concorrenza del debito che il

 

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committente ha verso l'operatore di logistica in relazione a tale attività.
      2. In seguito alla proposizione della domanda di cui al comma 1, il committente può ritenere, nei confronti dell'operatore di logistica, le somme che sarebbe tenuto a corrispondere ai dipendenti e agli ausiliari di cui al medesimo comma 1.

Art. 9.
(Abuso di dipendenza economica).

      1. È vietato l'abuso, da parte dell'operatore di logistica, dello stato di dipendenza economica o di asservimento tecnico nel quale si trova, nei suoi riguardi, un'impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che ha subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
      2. L'abuso può altresì consistere nel rifiuto di remunerare i costi del trasporto e delle relative prestazioni accessorie, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie ovvero nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
      3. Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo. Spetta al giudice ordinario la competenza sulle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
      4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine e di esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e alle sanzioni previste dall'articolo

 

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15 della citata legge n. 287 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dell'impresa o delle imprese che hanno commesso tale abuso.

Art. 10.
(Conciliazione).

      1. Le controversie relative ai servizi di logistica integrata di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'operatore logistico, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione della disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 9 della presente legge.
      2. Qualora non si pervenga a una conciliazione della lite entro trenta giorni, ciascuna parte può esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.
      3. Si applicano gli articoli 2943 e 2945 del codice civile.